Tribunale di Milano contro i falsi bio

La diffusione di informazioni secondo cui le plastiche contenenti l’additivo d2w sarebbero “biodegradabili” in conformità allo standard UNI EN 13432 rappresenta concorrenza sleale. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nella causa promossa da NOVAMONT contro Kromabatch S.r.l., che distribuisce l’additivo “d2w” in Italia.

La decisione stabilisce alcuni principi fondamentali riguardo la biodegradabilità della plastiche e la comunicazione di tale caratteristica sul mercato. La sentenza costituisce inoltre la prima decisione in materia dopo l’entrata in vigore (L. 24 marzo 2012 n. 28) del divieto di commercializzazione di shopper non biodegradabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002.

Il Tribunale di Milano ha inibito Kromabatch dall’affermare che l’additivo d2w potrebbe conferire biodegradabilità alle plastiche tradizionali secondo quanto previsto dallo standard UNI EN 13432, condannandola al risarcimento del danno e disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Corriere della Sera, sulla rivista di settore Polimerica e sulla homepage del sito di Kromabatch per due mesi.